L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile passare anche in corso d’anno alla modalità di certificazione del carburante prevista in caso di pagamento effettuato “esclusivamente” con carte elettroniche
Dallo scorso 1° luglio 2018 è in vigore l’obbligo di pagamento del carburante con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità del costo e/o detraibilità dell’IVA. Conseguentemente, la tenuta della scheda carburante a tali fini parrebbe ormai superflua e si potrebbe quindi valutare l’abbandono della stessa.
Con riferimento al passaggio dalla scheda carburante all’esonero dalla stessa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile passare anche in corso d’anno alla modalità di certificazione del carburante prevista in caso di pagamento effettuato “esclusivamente” con carte elettroniche (vale a dire l’estratto conto). Pertanto, nulla vieta di passare al regime di esonero anche se dall’inizio del periodo d’imposta si è sempre tenuta la scheda carburante.
In ragione dei sopravvenuti obblighi di pagamento mediante mezzi tracciabili, si potrebbe configurare il passaggio dalla scheda carburante all’esonero dalla stessa a partire dal 1° luglio 2018, in perfetta coincidenza con la fine del secondo trimestre o, comunque, del mese di giugno (vale a dire con la data relativa alla “conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’IVA”).
Si osserva, inoltre, che in caso di pagamento con carte di credito, bancomat e prepagate, stando ai precedenti chiarimenti forniti a riguardo dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA, la carta utilizzata dovrebbe essere intestata al soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione e l’estratto conto dovrebbe evidenziare almeno la data di rifornimento, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, l’ammontare del relativo corrispettivo. In ogni caso, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 8/2018, sarebbero altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, purché però “siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili” (es. pagamento con carta del dipendente poi rimborsato dalla società con bonifico).