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12
Marzo

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2025

Inserito il 12.03.2025
Il prossimo 17 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa

Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali per il 2025.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

 

309,87 euro

Æ

per la generalità delle società

 

 

 

516,46 euro

Æ

per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

‑ le società di persone;

‑ le società cooperative;

‑ le società di mutua assicurazione;

‑ gli enti non commerciali;

‑ le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2025, anno per il quale si versa la tassa.

Immagine che contiene cerchio, simbolo

Descrizione generata automaticamente

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:

‑ con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);

‑ con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

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