I rimborsi chilometrici al dipendente per le missioni fuori Comune vanno calcolati dalla sede di lavoro al luogo di missione.
Con la risoluzione ministeriale 30 ottobre 2015, n. 92/E “, l’Agenzia delle entrate ha ribadito il principio secondo cui la distanza chilometrica per determinare il rimborso del dipendente, per le missioni fuori Comune, va calcolata dal posto di lavoro. L’indennità chilometrica, infatti, è totalmente esente per il tragitto sede di lavoro/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. L’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile.