A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili
Tracciabilità detrazioni
A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:
- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Resta valido il pagamento in contanti per:
- medicinali e dispositivi medici e
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.