Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno ovvero al 31 luglio (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il secondo acconto è in scadenza al 30 novembre
VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2023”:
PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023
Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte. |
I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:
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Soggetti Irpef |
Soggetti Ires |
Imposte sui redditi – saldo |
4001 |
2003 |
Imposte sui redditi – acconto prima rata |
4033 |
2001 |
Imposte sui redditi – acconto seconda rata |
4034 |
2002 |
Iva annuale saldo |
6099 |
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Irap - saldo |
3800 |
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Irap - acconto prima rata |
3812 |
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Irap - acconto seconda rata |
3813 |
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Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario |
1668 |
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Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni |
3805 |
Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.
Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.
Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.